Non tutti sanno che la normativa ascensori ha recentemente subito delle variazioni di non poco conto in vigore a partire dal 30 settembre 2021. In questo articolo spiegheremo sinteticamente, cercando di evitare troppi tecnicismi, come è cambiata la legge ascensori negli ultimi mesi.
Normativa ascensori: le nuove norme 10411 – 1 e 2 del 2021
Specifichiamo subito che le nuove norme ascensore si applicheranno a tutti gli ordini confermati a partire dal 30 settembre 2021; per gli ordini precedenti a tale data si potrà applicare la precedente versione delle normative ascensori 2014 almeno fino al 30 settembre 2022.
Norma ascensori UNI 10411-1:2021 Ascensori elettrici non conformi alla Direttiva Ascensori
La normativa ascensore UNI10411-1:2021 specifica i requisiti per la modifica o la sostituzione di parti di ascensori elettrici a frizione non conformi alla Direttiva 95/16/CE ed alla Direttiva 2014/33/UE, in conformità alla legislazione vigente, tratta le modifiche che più frequentemente sono effettuate sugli ascensori e non tratta quelle che comportano una variazione delle misure di protezione contro l’incendio
Punto 11 – Sostituzione quadro di manovra
Al punto 11 si specificano nuove norme ascensori per quanto riguarda la sostituzione del quadro di manovra:
Telesoccorso: deve essere applicato il dispositivo bidirezionale di comunicazione se l’ascensore in oggetto non ne è ancora dotato;
Precisione di fermata: deve essere garantita la precisione di fermata al piano (+/- 1 cm);
Sistema frenante: devono essere installati in due esemplari distinti tutti gli elementi meccanici del freno che contribuiscono ad esercitare l’azione frenante sul tamburo e qualora entrambi gli elementi meccanici del freno non dovessero aprirsi, un dispositivo deve interrompere l’alimentazione del macchinario. Questo è richiesto solo se in assenza di un dispositivo di protezione contro i movimenti incontrollati della cabina a porte aperte;
Velocità massima: deve essere limitata a 0.63 m/sec. con la pulsantiera di manutenzione;
Luce di emergenza: deve essere prevista in cabina e sul tetto di cabina;
Dispositivi di blocco: devono essere resi conformi ai punti 5.3.8.2, 5.3.9.4, 5.3.10 sia nel caso di porte di piano a battente sia nel caso di porte di piano scorrevoli manuali o automatiche;
Porte ascensore: non deve avvenire lo sblocco delle porte di piano, nel caso di impianti con porte di cabina manuali, se il livello del pavimento della cabina non si trovi entro +/- 1 cm dal livello del piano.
Punto 12 – Sostituzione dispositivi di blocco porte
Al punto 12 della nuova normativa ascensori vigente in fatto di sostituzione di uno o più dispositivi di blocco delle porte di piano:
Porte automatiche: nel caso di porte automatiche in occasione dell’installazione di nuovi meccanismi è richiesta anche l’installazione di un dispositivo di protezione (rete di fotocellule ovvero fotocellula a barriera) che comanda la riapertura nel caso che una persona attraversi l’accesso durante il movimento di chiusura.
Punto 14 – Sostituzione macchina
Al punto 14 per quanto riguarda la sostituzione della macchina, cioè l’argano, la sostituzione della macchina richiede:
Temporizzatore: l’installazione di un dispositivo temporizzatore di corsa max.;
Sicurezza: l’installazione di un dispositivo elettrico di sicurezza che controlla l’eccesso di velocità in salita;
Arresto: l’installazione di un dispositivo di arresto in prossimità (max. 1 m);
Interruzione di alimentazione: l’installazione di un dispositivo che interrompa l’alimentazione del macchinario qualora entrambi gli elementi meccanici del freno non dovessero aprirsi. Questo è richiesto solo se in assenza di un dispositivo di protezione contro i movimenti incontrollati della cabina a porte aperte e in presenza di un dispositivo di rallentamento controllato.
Punto 17 – Sostituzione funi
Al punto 17 della normativa ascensori UNI10411-1:2021 si specifica che in occasione della sostituzione delle funi deve sempre essere allegato il certificato delle nuove funi installate.
Punto 21 – Modifica sostanziale impianto
Al punto 21 per quanto riguarda la modifica sostanziale dell’impianto si è chiarito che si rientra nel suddetto punto quando avviene la sostituzione contemporanea dei seguenti componenti:
quadro di manovra;
macchina (argano);
una o più porte di piano;
cabina con relativa intelaiatura;
vi è il mantenimento del locale del macchinario.
Ascensori normativa UNI 10411-2:2021 Ascensori idraulici non conformi alla Direttiva Ascensori
La normativa ascensori UNI10411-2:2021 specifica i requisiti per la modifica o la sostituzione di parti di ascensori idraulici non conformi alla Direttiva 95/16/CE ed alla Direttiva 2014/33/UE, in conformità alla legislazione vigente, tratta le modifiche che più frequentemente sono effettuate sugli ascensori e non tratta quelle che comportano una variazione delle misure di protezione contro l’incendio.
Punto 14 – Sostituzione apparecchiature idrauliche
Al punto 14 per avere ascensori a norma in caso di sostituzione delle apparecchiature idrauliche bisogna fare attenzione alle seguenti modifiche della normativa ascensori:
diversa taratura della valvola di sovra-pressione (140% della pressione statica massima);
installazione di una saracinesca nel caso di sostituzione e/o modifica della tubazione idraulica;
attenzione alla problematica dello sversamento dell’olio in occasione della sostituzione della centralina idraulica;
attenzione alle precauzioni contro la caduta libera, la velocità eccessiva e l’abbassamento lento della cabina da ottemperare in conformità al prospetto 12 della UNI EN 81-20:2014 (applicazione della valvola del movimento incontrollato).
Ascensori normativa vigente: come e perché rispettarla
Quando si affronta l’argomento ascensore normativa se non si è più che esperti della materia si entra in un ginepraio di norme spesso di difficile interpretazione. Per questo motivo consigliamo sempre di affidare la manutenzione ascensori e dei propri impianti di elevazione a ditte specializzate sempre aggiornate sulle nuove normative in vigore. Rispetto a situazioni improvvisate non si spende certo di più per la manutenzione ordinaria ma i vantaggi sono innegabili in caso di problematiche relative alla sicurezza, in cui la proprietà dell’impianto risulta responsabile.