A chi spetta il pagamento delle spese condominiali in caso di assegnazione dell’immobile in condominio a uno dei due coniugi in regime di separazione?
La soluzione è spesso lasciata all’autonomia dei coniugi, che ovviamente possono accordarsi per definire la suddivisione tra di loro delle spese condominiali ordinarie e straordinarie.
In caso di accordo tra i coniugi
Sul punto, la Cassazione ha avuto modo di precisare che: “Se l’accordo di divorzio prevede il pagamento da parte dell’ex marito delle spese ordinarie e straordinarie degli immobili lasciati alla moglie, allora costui è tenuto a pagare le spese condominiali, ovvero tutte quelle somme che, pur non avendo un rapporto diretto con l’immobile, hanno una inerenza con i beni stessi. Per la Cassazione non è possibile per limiti lessicali non ricomprendere tra le spese ordinarie o straordinarie anche le spese condominiali. Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno respinto l’appello di un uomo contro la decisione della Corte territoriale che lo aveva condannato al pagamento delle spese di irrigazione del giardino condominiale dove viveva la ex moglie” (Cass. civ., 28.5.2015, n. 11024).
Cosa succede se non vengono raggiunti accordi in autonomia
In assenza di accordi, il principale caso da considerare è quando la casa coniugale viene assegnata al coniuge non proprietario (e non comproprietario).
In questo caso, si applicano le normative che regolano l’usufrutto. In altri termini, poiché il coniuge assegnatario dell’immobile non ne è anche proprietario, dovrà versare le quote per le spese ordinarie, quelle di uso e godimento dei beni comuni, mentre le spese straordinarie che riguardano la conservazione dei beni dovrebbero essere a carico del proprietario. In questo senso si è espressa la Cassazione (Cass. civ. 19/09/2005, n. 18476).
Riassumendo: il coniuge assegnatario della casa coniugale di proprietà dell’altro coniuge è esonerato esclusivamente dal pagamento del canone. È invece tenuto all’obbligo di pagare le spese condominiali ordinarie relative all’uso, mentre è esonerato da quelle straordinarie, che rimangono interamente a carico del coniuge proprietario.
I giudici applicano in questo, per analogia, la le leggi dell’affitto (art. 1577 c.c.). All’assegnatario della casa coniugale (così come al conduttore) è riconosciuto il diritto di eseguire e far eseguire direttamente, salvo rimborso, le riparazioni urgenti alla casa coniugale per preservarne la sua propria destinazione d’uso, ossia un habitat funzionale alla crescita dei figli.
Rapporti con il condominio
È opportuno precisare che quanto detto finora riguarda il rapporto interno tra i coniugi. Nei rapporti con il condominio, l’unico soggetto legittimato rimane il coniuge proprietario dell’immobile (entrambi i coniugi in caso di comproprietà).
Infatti, l’assegnazione giudiziale della casa al coniuge separato o divorziato riveste natura personale di godimento e non di diritto reale, configurabile, quest’ultimo, solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge e non riconducibili a un provvedimento del genere.