GREEN PASS IN AMBITO CONDOMINIO. GUIDA AL CORRETTO UTILIZZO


COME GESTIRE I RAPPORTI CON I FORNITORI – LE REGOLE DA SEGUIRE IN ASSEMBLEA E SUI
CANTIERI – Il TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Lavoratore autonomo che accede ad un luogo di lavoro (cioè: il condominio) con dipendenti
La prima casistica che viene in rilievo riguarda l’accesso del lavoratore autonomo,
dell’artigiano e del professionista che – per lo svolgimento della propria professione –
devono accedere presso un luogo ove vi siano dei dipendenti (di altro soggetto).
Le risposte fornite con le “FAQ” sul Green Pass pubblicate da parte del Governo precisano
che «il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo
svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal
decreto-legge n. 127 del 2021».
Prescindendo, quindi, dalla circostanza secondo cui si eroga un servizio, l’accesso a luoghi
ove operano dei lavoratori dipendenti impone l’adozione di misure di controllo sul possesso
del Green Pass.
Pertanto, l’accesso di un professionista, ovvero di un artigiano, ovvero ancora di un
lavoratore autonomo presso un Condominio che abbia (per esempio) un portiere è
subordinato alla verifica del Green Pass da parte dello stesso portiere condominiale.
Si tratta di una misura evidentemente volta a tutelare i lavoratori dipendenti in servizio
presso la struttura che “accoglie” – anche solo temporaneamente – le maestranze esterne.
L’applicazione in concreto della misura porta, invero, al paradossale potere di controllo
posto in capo al Condominio – tramite il lavoratore dipendente a ciò incaricato – sul possesso
del Green Pass anche verso i proprietari e i titolari di altri diritti reali sulle unità (es.
conduttore o comodatario) adibite a “studio professionale” o “ufficio”…..

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